Legge di guerraSez. 2a

Art. 106

Trattamento dei prigionieri di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
I prigionieri di guerra devono essere trattati con umanità e mantenuti dallo Stato, e, in particolare: 1° devono essere protetti contro ogni offesa o violenza; 2° non possono essere internati in località esposte al fuoco nemico o insalubri; 3° non possono essere impiegati in lavori eccessivi o non conformi al loro rango, o tali da implicare la loro partecipazione a operazioni belliche; 4° devono ricevere un equo compenso per i lavori, nei quali sono impiegati, salva ritenuta per le spese di mantenimento. La libertà di religione e di culto dei prigionieri di guerra è rispettata, con l'osservanza delle norme prescritte dall'autorità militare per il mantenimento dell'ordine. I prigionieri di guerra conservano gli effetti e gli oggetti di uso personale, eccettuate le armi, i cavalli, l'equipaggiamento e i documenti militari. Il denaro e gli altri oggetti di valore possono essere temporaneamente ritirati.
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Trattamento dei prigionieri di guerra. (Art. 106 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo