Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 106
168 / 403Trattamento dei prigionieri di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
I prigionieri di guerra devono essere trattati con umanità e mantenuti dallo Stato, e, in particolare:
1° devono essere protetti contro ogni offesa o violenza;
2° non possono essere internati in località esposte al fuoco nemico o insalubri;
3° non possono essere impiegati in lavori eccessivi o non conformi al loro rango, o tali da implicare la loro partecipazione a operazioni belliche;
4° devono ricevere un equo compenso per i lavori, nei quali sono impiegati, salva ritenuta per le spese di mantenimento.
La libertà di religione e di culto dei prigionieri di guerra è rispettata, con l'osservanza delle norme prescritte dall'autorità militare per il mantenimento dell'ordine.
I prigionieri di guerra conservano gli effetti e gli oggetti di uso personale, eccettuate le armi, i cavalli, l'equipaggiamento e i documenti militari. Il denaro e gli altri oggetti di valore possono essere temporaneamente ritirati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-106