Legge di guerraCapo VISez. la

Art. 97

Associazioni di assistenza ai feriti e malati nemici.

In vigore dal 30 set 1938
Nel caso di inapplicabilità delle convenzioni internazionali, la protezione indicata negli a 96 può essere estesa, con decreto Reale, anche agli edifici, al materiale, ai mezzi di trasporto, alle navi ospedaliere e agli aeromobili sanitari, al personale sanitario delle associazioni, che si propongono di svolgere opera di assistenza sanitaria a favore del belligerante nemico, purchè il loro impiego sia stato preventivamente notificato al Governo del Re.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-97

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Associazioni di assistenza ai feriti e malati nemici. (Art. 97 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo