Legge di guerra›Capo VI›Sez. la
Art. 97
Associazioni di assistenza ai feriti e malati nemici.
In vigore dal 30 set 1938
Nel caso di inapplicabilità delle convenzioni internazionali, la protezione indicata negli a 96 può essere estesa, con decreto Reale, anche agli edifici, al materiale, ai mezzi di trasporto, alle navi ospedaliere e agli aeromobili sanitari, al personale sanitario delle associazioni, che si propongono di svolgere opera di assistenza sanitaria a favore del belligerante nemico, purchè il loro impiego sia stato preventivamente notificato al Governo del Re.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-97