Art. 97 · Associazioni di assistenza ai feriti e malati nemici.
Legge di guerraCapo VISez. la

Art. 97

208 / 403

Associazioni di assistenza ai feriti e malati nemici.

In vigore dal 30 set 1938
Nel caso di inapplicabilità delle convenzioni internazionali, la protezione indicata negli a 96 può essere estesa, con decreto Reale, anche agli edifici, al materiale, ai mezzi di trasporto, alle navi ospedaliere e agli aeromobili sanitari, al personale sanitario delle associazioni, che si propongono di svolgere opera di assistenza sanitaria a favore del belligerante nemico, purchè il loro impiego sia stato preventivamente notificato al Governo del Re.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-97