Legge di guerra›Capo VI›Sez. la
Art. 92
Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni.
In vigore dal 30 set 1938
Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, si osservano le disposizioni degli a 96, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto Reale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-92