Art. 92 · Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni.
Legge di guerraCapo VISez. la

Art. 92

203 / 403

Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni.

In vigore dal 30 set 1938
Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, si osservano le disposizioni degli a 96, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto Reale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-92