Legge di guerra›Capo V
Art. 89
Inefficacia e revoca della salvaguardia e del salvacondotto.
In vigore dal 30 set 1938
La salvaguardia e il salvacondotto divengono di diritto inefficaci, qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle condizioni impostegli.
La salvaguardia e il salvacondotto possono essere inoltre in ogni tempo revocati. Il provvedimento di revoca è comunicato all'interessato.
Nei casi preveduti dai due commi precedenti, si provvede al ritiro del documento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-89