Legge di guerraCapo V

Art. 89

Inefficacia e revoca della salvaguardia e del salvacondotto.

In vigore dal 30 set 1938
La salvaguardia e il salvacondotto divengono di diritto inefficaci, qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle condizioni impostegli. La salvaguardia e il salvacondotto possono essere inoltre in ogni tempo revocati. Il provvedimento di revoca è comunicato all'interessato. Nei casi preveduti dai due commi precedenti, si provvede al ritiro del documento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-89

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Inefficacia e revoca della salvaguardia e del salvacondotto. (Art. 89 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo