Art. 89 · Inefficacia e revoca della salvaguardia e del salvacondotto.
Legge di guerraCapo V

Art. 89

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Inefficacia e revoca della salvaguardia e del salvacondotto.

In vigore dal 30 set 1938
La salvaguardia e il salvacondotto divengono di diritto inefficaci, qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle condizioni impostegli. La salvaguardia e il salvacondotto possono essere inoltre in ogni tempo revocati. Il provvedimento di revoca è comunicato all'interessato. Nei casi preveduti dai due commi precedenti, si provvede al ritiro del documento.
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