Legge di guerra›Capo V
Art. 87
Nozione e forma della salvaguardia.
In vigore dal 30 set 1938
La salvaguardia è la speciale protezione concessa dai comandanti militari, a ciò autorizzati, a determinate istituzioni, località, edifici o persone.
Essa deve risultare da un documento scritto, nel quale sono determinati l'oggetto della protezione e il modo della sua attuazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-87