Legge di guerra›§ 2
Art. 82
Atti di ostilità individuali.
In vigore dal 30 set 1938
Gli atti di ostilità compiuti da singoli individui, di loro iniziativa, non costituiscono violazione dell'armistizio. Nondimeno, l'autorità militare può esigere la punizione dei colpevoli e l'eventuale pagamento di indennità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-82