Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 77
Forma delle convenzioni e provvedimenti per l'osservanza di esse.
In vigore dal 30 set 1938
Le convenzioni sono, di regola, redatte per iscritto.
I comandanti devono adottare i provvedimenti necessari, affinché le convenzioni siano lealmente osservate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-77