Legge di guerraSez. 2a

Art. 76

Facoltà eccezionali dei comandanti di unità isolate.

In vigore dal 30 set 1938
Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, i comandanti di unità, che non abbiano la possibilità di comunicare con il comandante supremo, possono stipulare con il nemico soltanto convenzioni di carattere temporaneo e locale, ai fini dell'azione militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-76

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