Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 76
Facoltà eccezionali dei comandanti di unità isolate.
In vigore dal 30 set 1938
Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, i comandanti di unità, che non abbiano la possibilità di comunicare con il comandante supremo, possono stipulare con il nemico soltanto convenzioni di carattere temporaneo e locale, ai fini dell'azione militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-76