Legge di guerraCapo IVSez. 1a

Art. 72

Abuso della qualità di parlamentare.

In vigore dal 30 set 1938
Il parlamentare nemico che, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sia venuto a conoscenza di notizie riservate di carattere militare, ovvero approfitti della sua missione per raccogliere informazioni, può essere temporaneamente trattenuto. Qualora egli approfitti della sua posizione privilegiata per commettere atti di tradimento, perde il diritto alla inviolabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-72

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