Legge di guerra›Capo IV›Sez. 1a
Art. 69
Presentazione del parlamentare.
In vigore dal 30 set 1938
La presentazione del parlamentare non obbliga a sospendere l'azione bellica in corso.
Nondimeno, chi riceve il parlamentare deve far sospendere localmente il fuoco, finché dura la comunicazione, e accordare al parlamentare e alle persone che l'accompagnino il tempo necessario per tornare nelle loro linee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-69