Legge di guerraCapo IVSez. 1a

Art. 69

Presentazione del parlamentare.

In vigore dal 30 set 1938
La presentazione del parlamentare non obbliga a sospendere l'azione bellica in corso. Nondimeno, chi riceve il parlamentare deve far sospendere localmente il fuoco, finché dura la comunicazione, e accordare al parlamentare e alle persone che l'accompagnino il tempo necessario per tornare nelle loro linee.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-69

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Presentazione del parlamentare. (Art. 69 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo