Legge di guerraCapo III

Art. 65

Sanzioni collettive.

In vigore dal 30 set 1938
Nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o d'altra specie, può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvochè esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-65

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