Legge di guerraCapo IVSez. 1a

Art. 70

Intimazione di non avanzare.

In vigore dal 30 set 1938
Il parlamentare, al quale sia stato intimato di non avanzare o di tornare indietro, e che abbia avuto tempo sufficiente per ottemperare all'intimazione, perde il diritto alla inviolabilità, se continua ad avanzare, o se non si ritira.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-70

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