Legge di guerra›Capo IV›Sez. 1a
Art. 70
Intimazione di non avanzare.
In vigore dal 30 set 1938
Il parlamentare, al quale sia stato intimato di non avanzare o di tornare indietro, e che abbia avuto tempo sufficiente per ottemperare all'intimazione, perde il diritto alla inviolabilità, se continua ad avanzare, o se non si ritira.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-70