Legge di guerra›Capo IV›Sez. 1a
Art. 73
Mezzi di trasporto del parlamentare.
In vigore dal 30 set 1938
Il parlamentare può essere autorizzato dal comandante, che lo riceve, a valersi di una nave o di un aeromobile o di altro mezzo di trasporto, per compiere la sua missione. In tal caso, l'inviolabilità si estende al mezzo di trasporto e al relativo equipaggio o personale conducente, purchè vengano osservate le condizioni stabilite dal comandante, che ha concesso l'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-73