Legge di guerraCapo IVSez. 1a

Art. 73

Mezzi di trasporto del parlamentare.

In vigore dal 30 set 1938
Il parlamentare può essere autorizzato dal comandante, che lo riceve, a valersi di una nave o di un aeromobile o di altro mezzo di trasporto, per compiere la sua missione. In tal caso, l'inviolabilità si estende al mezzo di trasporto e al relativo equipaggio o personale conducente, purchè vengano osservate le condizioni stabilite dal comandante, che ha concesso l'autorizzazione.
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Mezzi di trasporto del parlamentare. (Art. 73 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo