Legge di guerra›Capo IV›Sez. 1a
Art. 68
Rifiuto di ricevere il parlamentare.
In vigore dal 30 set 1938
Il comandante delle forze operanti non è tenuto a ricevere il parlamentare in ogni circostanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-68