Legge di guerraCapo IVSez. 1a

Art. 68

Rifiuto di ricevere il parlamentare.

In vigore dal 30 set 1938
Il comandante delle forze operanti non è tenuto a ricevere il parlamentare in ogni circostanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-68

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