Legge di guerraCapo III

Art. 64

Contribuzioni in denaro.

In vigore dal 30 set 1938
Indipendentemente dalla riscossione dei tributi preveduta dall'articolo precedente, nel territorio occupato possono essere prelevate contribuzioni in denaro, a condizione che esse siano destinate soltanto per i bisogni delle forze occupanti o dell'amministrazione del territorio stesso. Le contribuzioni suindicate sono ripartite, per quanto è possibile, secondo il carico personale, determinato in base al sistema tributario locale. Esse possono essere riscosse soltanto in forza di un ordine scritto e contro rilascio di una ricevuta ai contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-64

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Contribuzioni in denaro. (Art. 64 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo