Legge di guerraCapo III

Art. 61

Beni degli enti locali.

In vigore dal 30 set 1938
Sono trattati come proprietà privata i beni degli enti locali, nonché quelli destinati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti e alle scienze, ancorchè appartenenti allo Stato nemico o ad altri enti pubblici nemici. L'autorità occupante adotta i provvedimenti necessari per impedire e reprimere qualsiasi appropriazione, distruzione o danneggiamento intenzionale dei beni suddetti, come pure dei monumenti storici o delle opere d'arte o di scienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo