Legge di guerra›Capo III
Art. 61
Beni degli enti locali.
In vigore dal 30 set 1938
Sono trattati come proprietà privata i beni degli enti locali, nonché quelli destinati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti e alle scienze, ancorchè appartenenti allo Stato nemico o ad altri enti pubblici nemici.
L'autorità occupante adotta i provvedimenti necessari per impedire e reprimere qualsiasi appropriazione, distruzione o danneggiamento intenzionale dei beni suddetti, come pure dei monumenti storici o delle opere d'arte o di scienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-61