Legge di guerraCapo III

Art. 58

Proprietà privata.

In vigore dal 30 set 1938
La proprietà privata non è soggetta a confisca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-58

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Proprietà privata. (Art. 58 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo