Legge di guerra›Capo III
Art. 56
Autorità e funzionari civili.
In vigore dal 30 set 1938
Le autorità e i funzionari civili dei territori occupati sono mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che esigenze politiche, militari o di ordine pubblico ne richiedano la sostituzione.
L'autorità militare occupante può vietare al personale addetto ai servizi sanitari, o che comunque interessino l'incolumità pubblica, di abbandonare il proprio posto.
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