Legge di guerraSez. 2a

Art. 53

Determinazione dei mezzi batteriologici o chimici e limiti nel loro impiego.

In vigore dal 30 set 1938
Con provvedimenti emanati dal Duce, di concerto con i Ministri interessati, sono stabilite: 1° le norme per la determinazione dei mezzi indicati nell'; 2° i limiti d'impiego dei mezzi suddetti, nei casi in cui non siano vietati a norma dei due articoli precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-53

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