Legge di guerraSez. 2a

Art. 49

Uscita dalla fortezza o dalla località assediata o investita.

In vigore dal 30 set 1938
Il comandante di una fortezza o di una località assediata o investita può vietare l'uscita di qualunque persona dalla fortezza o località medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-49

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Uscita dalla fortezza o dalla località assediata o investita. (Art. 49 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo