Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 49
Uscita dalla fortezza o dalla località assediata o investita.
In vigore dal 30 set 1938
Il comandante di una fortezza o di una località assediata o investita può vietare l'uscita di qualunque persona dalla fortezza o località medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-49