Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 47
Rispetto dei beni degli Stati neutrali.
In vigore dal 30 set 1938
I beni degli Stati neutrali e le sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari devono essere, per quanto è possibile, rispettati, purchè non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale visibile a grande distanza e a quota elevata.
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