Legge di guerraSez. 2a

Art. 47

Rispetto dei beni degli Stati neutrali.

In vigore dal 30 set 1938
I beni degli Stati neutrali e le sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari devono essere, per quanto è possibile, rispettati, purchè non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale visibile a grande distanza e a quota elevata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-47

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Rispetto dei beni degli Stati neutrali. (Art. 47 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo