Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 46
Città o località sanitarie o di sicurezza.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, possono essere emanate norme al fine di garantire, a condizione di reciprocità, il rispetto e la protezione di città o località esclusivamente destinate ai servizi sanitari o al ricovero della popolazione civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-46