Legge di guerraSez. 2a

Art. 46

Città o località sanitarie o di sicurezza.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, possono essere emanate norme al fine di garantire, a condizione di reciprocità, il rispetto e la protezione di città o località esclusivamente destinate ai servizi sanitari o al ricovero della popolazione civile.
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Città o località sanitarie o di sicurezza. (Art. 46 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo