Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 44
Protezione di determinati edifici e di monumenti: segni distintivi.
In vigore dal 30 set 1938
Durante il bombardamento deve essere presa ogni misura per evitare, in quanto è possibile, danni agli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, nonché ai monumenti storici, agli ospedali civili e ad altri centri di raccolta di malati e di feriti.
Gli edifici, i monumenti e i luoghi predetti devono essere muniti di segni distintivi facilmente visibili a grande distanza e a quota elevata.
Con decreto del Duce, sono determinati i segni, che devono essere adoperati nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate.
I segni distintivi devono essere comunicati preventivamene al nemico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-44