Legge di guerraSez. 2a

Art. 44

Protezione di determinati edifici e di monumenti: segni distintivi.

In vigore dal 30 set 1938
Durante il bombardamento deve essere presa ogni misura per evitare, in quanto è possibile, danni agli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, nonché ai monumenti storici, agli ospedali civili e ad altri centri di raccolta di malati e di feriti. Gli edifici, i monumenti e i luoghi predetti devono essere muniti di segni distintivi facilmente visibili a grande distanza e a quota elevata. Con decreto del Duce, sono determinati i segni, che devono essere adoperati nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate. I segni distintivi devono essere comunicati preventivamene al nemico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo