Legge di guerraSez. 2a

Art. 42

Divieto di bombardamento.

In vigore dal 30 set 1938
Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, è in ogni caso proibito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieto di bombardamento. (Art. 42 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo