Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 38
Discesa con paracadute.
In vigore dal 30 set 1938
È lecito aprire il fuoco contro i nemici, che, fuori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-38