Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 38

Discesa con paracadute.

In vigore dal 30 set 1938
È lecito aprire il fuoco contro i nemici, che, fuori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-38

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Discesa con paracadute. (Art. 38 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo