Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 36
Strategemmi di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Gli stratagemmi di guerra e l'impiego di mezzi atti a procurarsi informazioni concernenti il nemico sono considerati leciti.
È però proibito;
1° usare indebitamente la bandiera parlamentare e i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale e degli aeromobili sanitari;
2° usare bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-36