Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 36

Strategemmi di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Gli stratagemmi di guerra e l'impiego di mezzi atti a procurarsi informazioni concernenti il nemico sono considerati leciti. È però proibito; 1° usare indebitamente la bandiera parlamentare e i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale e degli aeromobili sanitari; 2° usare bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-36

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Strategemmi di guerra. (Art. 36 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo