Art. 42 · Divieto di bombardamento.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 42

145 / 403

Divieto di bombardamento.

In vigore dal 30 set 1938
Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, è in ogni caso proibito.
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