Legge di guerraSez. 2a

Art. 51

Mezzi batteriologici o chimici.

In vigore dal 30 set 1938
L'impiego di mezzi batteriologici, di gas asfissianti, tossici o simili, come pure di liquidi, materie o procedimenti analoghi, è vietato in conformità delle disposizioni internazionali vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Mezzi batteriologici o chimici. (Art. 51 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo