Art. 51 · Mezzi batteriologici o chimici.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 51

154 / 403

Mezzi batteriologici o chimici.

In vigore dal 30 set 1938
L'impiego di mezzi batteriologici, di gas asfissianti, tossici o simili, come pure di liquidi, materie o procedimenti analoghi, è vietato in conformità delle disposizioni internazionali vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-51