Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 51
154 / 403Mezzi batteriologici o chimici.
In vigore dal 30 set 1938
L'impiego di mezzi batteriologici, di gas asfissianti, tossici o simili, come pure di liquidi, materie o procedimenti analoghi, è vietato in conformità delle disposizioni internazionali vigenti.
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