Legge di guerraCapo III

Art. 55

Ordine pubblico, leggi del paese occupato; diritti degli abitanti.

In vigore dal 30 set 1938
L'autorità militare occupante adotta tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento assoluto, le leggi del paese occupato. Deve in particolare provvedere, perché siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, nonché le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-55

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Ordine pubblico, leggi del paese occupato; diritti degli abitanti. (Art. 55 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo