Legge di guerra›Capo III
Art. 55
Ordine pubblico, leggi del paese occupato; diritti degli abitanti.
In vigore dal 30 set 1938
L'autorità militare occupante adotta tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento assoluto, le leggi del paese occupato.
Deve in particolare provvedere, perché siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, nonché le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.
Storico versioni
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