Legge di guerra›Capo III
Art. 60
Beni mobili.
In vigore dal 30 set 1938
Il numerario, i capitali, i crediti esigibili, i depositi d'armi, i mezzi di trasporto, i magazzini e, in generale, tutti i beni mobili appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche e atti a servire a scopi di guerra, passano in proprietà dello Stato.
L'autorità militare occupante può anche disporre di ogni specie di armi e di munizioni e di tutti i mezzi di comunicazione e di trasporto, ivi compresi le navi e gli aeromobili appartenenti a persone private, quando siano utilizzabili a scopi di guerra, salva restituzione o eventuale regolamento delle indennità alla conclusione della pace.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-60