Legge di guerraCapo III

Art. 63

Riscossione di tributi.

In vigore dal 30 set 1938
L'autorità occupante, osservando, per quanto è possibile, le norme locali, può riscuotere nel territorio occupato i tributi stabiliti a favore dello Stato nemico, con l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio stesso, nei limiti in cui vi era tenuto lo Stato predetto.
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Riscossione di tributi. (Art. 63 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo