Legge di guerra›Capo III
Art. 63
Riscossione di tributi.
In vigore dal 30 set 1938
L'autorità occupante, osservando, per quanto è possibile, le norme locali, può riscuotere nel territorio occupato i tributi stabiliti a favore dello Stato nemico, con l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio stesso, nei limiti in cui vi era tenuto lo Stato predetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-63