Legge di guerra›Capo IV›Sez. 1a
Art. 67
Parlamentare.
In vigore dal 30 set 1938
Parlamentare è la persona autorizzata dall'autorità militare a mettersi in comunicazione diretta con il nemico.
Il parlamentare deve essere munito di documenti atti a comprovare la sua qualità e i suoi poteri, e deve presentarsi con la bandiera bianca.
Il parlamentare, nonché il trombettiere o tamburino, il portabandiera e l'interprete che l'accompagnino, sono inviolabili per tutto il tempo necessario all'adempimento della loro missione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-67