Legge di guerraCapo IVSez. 1a

Art. 67

Parlamentare.

In vigore dal 30 set 1938
Parlamentare è la persona autorizzata dall'autorità militare a mettersi in comunicazione diretta con il nemico. Il parlamentare deve essere munito di documenti atti a comprovare la sua qualità e i suoi poteri, e deve presentarsi con la bandiera bianca. Il parlamentare, nonché il trombettiere o tamburino, il portabandiera e l'interprete che l'accompagnino, sono inviolabili per tutto il tempo necessario all'adempimento della loro missione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-67

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Parlamentare. (Art. 67 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo