Legge di guerra›Capo IV›Sez. 1a
Art. 71
Cautele per il ricevimento del parlamentare.
In vigore dal 30 set 1938
Il comandante, che accoglie il parlamentare, deve prendere tutte le misure atte a impedire che esso venga a conoscenza di notizie di carattere militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-71