Legge di guerraSez. 2a

Art. 75

Delega per la conclusione delle convenzioni.

In vigore dal 30 set 1938
Il comandante supremo ha facoltà di designare i comandanti di unità dipendenti, che, per autonomia di azione o per altre circostanze, sono autorizzati a stipulare convenzioni. L'autorizzazione può essere temporanea o permanente, e deve, in ogni caso, indicare la materia, che può formare oggetto delle convenzioni suddette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-75

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Delega per la conclusione delle convenzioni. (Art. 75 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo