Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 75
Delega per la conclusione delle convenzioni.
In vigore dal 30 set 1938
Il comandante supremo ha facoltà di designare i comandanti di unità dipendenti, che, per autonomia di azione o per altre circostanze, sono autorizzati a stipulare convenzioni.
L'autorizzazione può essere temporanea o permanente, e deve, in ogni caso, indicare la materia, che può formare oggetto delle convenzioni suddette.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-75