Legge di guerra›§ 2
Art. 80
Contenuto della convenzione d'armistizio.
In vigore dal 30 set 1938
La convenzione di armistizio stabilisce:
1° il giorno e l'ora dell'entrata in vigore delle sue disposizioni, la sua durata, e, nel caso che l'armistizio sia stipulato per un tempo non determinato, il termine di preavviso per la ripresa delle ostilità;
2° la situazione delle forze armate, i movimenti che queste devono o possono eseguire, e l'eventuale zona neutra;
3° le altre clausole dell'armistizio, e in particolare quelle concernenti il blocco, i rapporti dei belligeranti con le popolazioni e quelli delle popolazioni fra di esse, gli approvvigionamenti, l'esecuzione di lavori, i rifornimenti di munizioni, l'uso di mezzi di comunicazione e di trasporto;
4° le norme per l'eventuale ratifica;
5° il testo che fa fede, qualora la convenzione sia redatta in più lingue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-80