Legge di guerra§ 2

Art. 83

Sospensione d'armi.

In vigore dal 30 set 1938
La sospensione d'armi è l'accordo, per effetto del quale si interrompe per breve durata l'impiego di mezzi di combattimento, per provvedere ad esigenze, che non interessano la condotta generale della guerra. Finché essa è in vigore, non si possono mutare le posizioni delle forze operanti, salvo espresso accordo contrario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-83

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sospensione d'armi. (Art. 83 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo