Legge di guerra›§ 2
Art. 83
Sospensione d'armi.
In vigore dal 30 set 1938
La sospensione d'armi è l'accordo, per effetto del quale si interrompe per breve durata l'impiego di mezzi di combattimento, per provvedere ad esigenze, che non interessano la condotta generale della guerra. Finché essa è in vigore, non si possono mutare le posizioni delle forze operanti, salvo espresso accordo contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-83