Legge di guerra›§ 2
Art. 86
Trattamento delle forze che capitolano.
In vigore dal 30 set 1938
Gli appartenenti alle forze armate nemiche, che capitolano, ancorchè senza condizioni, sono trattati come prigionieri di guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-86