Legge di guerra§ 2

Art. 86

Trattamento delle forze che capitolano.

In vigore dal 30 set 1938
Gli appartenenti alle forze armate nemiche, che capitolano, ancorchè senza condizioni, sono trattati come prigionieri di guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-86

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Trattamento delle forze che capitolano. (Art. 86 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo