Legge di guerra›§ 2
Art. 79
Poteri per la stipulazione dell'armistizio.
In vigore dal 30 set 1938
La persona incaricata della stipulazione dell'armistizio deve essere munita dei necessari poteri da parte del comandante supremo.
Il documento, che conferisce detti poteri, indica il nome, il grado e la carica del delegato, nonché l'autorità, con la quale egli è autorizzato a trattare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-79