Legge di guerra›Capo III
Art. 59
Beni immobili e aziende.
In vigore dal 30 set 1938
Lo Stato può essere soltanto amministratore o usufruttuario dei beni immobili e delle aziende esistenti nel territorio occupato e appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-59