Legge di guerraCapo III

Art. 59

Beni immobili e aziende.

In vigore dal 30 set 1938
Lo Stato può essere soltanto amministratore o usufruttuario dei beni immobili e delle aziende esistenti nel territorio occupato e appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche.
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Beni immobili e aziende. (Art. 59 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo