Art. 64 · Contribuzioni in denaro.
Legge di guerraCapo III

Art. 64

76 / 403

Contribuzioni in denaro.

In vigore dal 30 set 1938
Indipendentemente dalla riscossione dei tributi preveduta dall'articolo precedente, nel territorio occupato possono essere prelevate contribuzioni in denaro, a condizione che esse siano destinate soltanto per i bisogni delle forze occupanti o dell'amministrazione del territorio stesso. Le contribuzioni suindicate sono ripartite, per quanto è possibile, secondo il carico personale, determinato in base al sistema tributario locale. Esse possono essere riscosse soltanto in forza di un ordine scritto e contro rilascio di una ricevuta ai contribuenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-64