Legge di guerra›Capo III
Art. 64
76 / 403Contribuzioni in denaro.
In vigore dal 30 set 1938
Indipendentemente dalla riscossione dei tributi preveduta dall'articolo precedente, nel territorio occupato possono essere prelevate contribuzioni in denaro, a condizione che esse siano destinate soltanto per i bisogni delle forze occupanti o dell'amministrazione del territorio stesso.
Le contribuzioni suindicate sono ripartite, per quanto è possibile, secondo il carico personale, determinato in base al sistema tributario locale.
Esse possono essere riscosse soltanto in forza di un ordine scritto e contro rilascio di una ricevuta ai contribuenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-64