Art. 77 · Forma delle convenzioni e provvedimenti per l'osservanza di esse.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 77

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Forma delle convenzioni e provvedimenti per l'osservanza di esse.

In vigore dal 30 set 1938
Le convenzioni sono, di regola, redatte per iscritto. I comandanti devono adottare i provvedimenti necessari, affinché le convenzioni siano lealmente osservate.
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