Legge di guerraSez. 2a

Art. 103

Atti giuridici.

In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni per gli atti di stato civile, per i testamenti e per altri atti giuridici dei militari nazionali nella zona delle operazioni, si osservano, in quanto applicabili, anche per i prigionieri di guerra.
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Atti giuridici. (Art. 103 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo