Legge di guerraSez. 2a

Art. 108

Norme penali e disciplinari.

In vigore dal 30 set 1938
Ai prigionieri di guerra si applicano le leggi penali e le norme disciplinari in vigore per le forze armate dello Stato. Ai prigionieri di guerra possono essere conferiti poteri disciplinari nei confronti degli altri prigionieri di grado inferiore, appartenenti alle forze armate del loro Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-108

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Norme penali e disciplinari. (Art. 108 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo