Legge di guerraCapo VII

Art. 111

Modelli e tenuta dei registri.

In vigore dal 30 set 1938
I modelli dei registri preveduti dagli articoli precedenti e le norme per la loro tenuta sono stabiliti con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica.
Storico versioni

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