Legge di guerra›Capo VII
Art. 111
Modelli e tenuta dei registri.
In vigore dal 30 set 1938
I modelli dei registri preveduti dagli articoli precedenti e le norme per la loro tenuta sono stabiliti con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-111