Legge di guerra›Capo VII
Art. 109
Registri degli atti di morte e di nascita.
In vigore dal 30 set 1938
Nella zona delle operazioni, i comandi, i corpi, i reparti e i servizi, che abbiano un ufficio di amministrazione, o presso i quali si trovi un ufficiale specialmente incaricato dell'amministrazione, ovvero che siano destinati ad agire indipendentemente, tengono un registro per iscrivervi gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate e alle persone che si trovano al loro seguito che siano deceduti nella zona suddetta, e un registro per iscrivervi gli atti di nascita relativi alle nascite avvenute nella zona medesima da donna che si trovi al seguito delle forze armate.
Le unità sanitarie militari e quelle di associazioni nazionali di soccorso riconosciute, qualora si trovino nelle condizioni prevedute dal precedente comma, devono parimenti tenere due registri per iscrivervi gli atti di morte e di nascita relativi alle persone indicate nel primo comma e a quelle che comunque vi sono ricoverate.
Eguali registri sono tenuti dalle navi da guerra, dalle navi-ospedale e dalle navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute, per gli atti di morte e di nascita relativi alle persone indicate nel primo comma e a quelle che comunque vi sono imbarcate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-109